Statuti

Nuovi statuti dell’associazione PMI Lourdes Svizzera

(Pellegrinaggio militare internazionale Lourdes)


Approvati dall’assemblea generale straordinaria tenutasi a Lucerna il 8 settembre 2019.

 

Osservazione preliminare: le forme al femminile e maschile si applicano a tutte le funzioni.
Per ragioni di leggibilità, solo la forma maschile viene utilizzata.


Art. 1   Nome, sede e appartenenza

1 Sotto la denominazione PMI Svizzera (Pèlerinage Militaire International) è costituita un’associazione ai sensi dell’articolo 60 e seguenti del Codice civile svizzero, designata nel seguito «associazione».
2 Il PMI è nato nel 1958 in occasione del centesimo anniversario delle apparizioni di Lourdes. È un incontro unico nel suo genere a livello internazionale e può essere considerato il punto di riferimento dei pellegrinaggi militari per la pace.
3 La sede dell’associazione è il luogo di domicilio del suo presidente.
4 L’associazione è una sottosezione della SGA (Schweizerische Gesellschaft für Armeeseelsorge, Società dei cappellani militari svizzeri) ai sensi dell’articolo 11 degli Statuti della SGA e, conformemente alle disposizioni dell’OASAM (RS 512.30), dell’OASAM (RS 512.301), delle WATV (Weisungen über die ausserdienstliche Tätigkeit in den militärischen Gesellschaften und Dachverbänden, Weisungen 90.051 d) e delle WBKAT (Weisungen über das Bewilligungsverfahren und die Kontrolle der ausserdienstlichen Tätigkeiten, Weisungen 94.410 d), è considerata una società militare per l’attività fuori del servizio.
 

Art. 2   Scopo

1 Lo scopo dell’associazione corrisponde all’articolo 58 capoverso 2 della Costituzione federale. In questa ottica, l’associazione è utile alla difesa nazionale e adempie i requisiti militari di cui al numero 4 capoverso 1f del Regolamento di servizio dell’esercito (RSE) per quanto riguarda i compiti dell’esercito.
2 L’associazione è responsabile della pianificazione, della concretizzazione e della partecipazione di una delegazione svizzera al Pellegrinaggio militare internazionale a Lourdes.
3 Conformemente al preambolo della Costituzione federale, l’associazione contribuisce alla salvaguardia della pace internazionale. Essa promuove la solidarietà, l’apertura, la disciplina, il cameratismo e il patrimonio spirituale cristiano tra i partecipanti al Pellegrinaggio. Al Pellegrinaggio militare internazionale possono partecipare sia i membri dell’associazione sia persone esterne, indipendentemente dalla religione o confessione.

 

Art. 3  Membri

1 L’associazione è costituita di membri attivi, membri onorari e membri passivi. I membri attivi hanno il diritto di voto e di eleggibilità.
2 L’associazione tiene un elenco dei membri.
3 Possono essere nominati membri onorari dell‘associazione:
   - membri con 20 o più anni di appartenenza all’associazione in qualità di

     membri attivi;
   - persone che si sono adoperate a favore dell’associazione in modo

     particolarmente meritevole.
4 I membri passivi sono sostenitori dell’associazione che la appoggiano sotto il profilo ideale e materiale.
5 La dimissione dall’associazione è possibile in ogni momento per la fine dell’anno civile e deve essere comunicata per scritto al comitato direttivo. I membri dimissionari non hanno alcun diritto sul patrimonio dell’associazione.
 

Art. 4   Diritti e obblighi dei membri attivi

1 I membri attivi hanno diritto di voto e di eleggibilità in tutti gli affari dell’associazione.
2 I partecipanti al Pellegrinaggio hanno il diritto di portare l’uniforme  dell’Esercito svizzero se:
     - sono ancora obbligati a prestare servizio nell’Esercito svizzero
     - sono ex militari che non hanno ancora compiuto 65 anni.
3 I membri attivi sono tenuti a versare la tassa sociale annua.

 

Art. 5   Organi e competenze

Gli organi dell'associazione sono:
a) L’assemblea generale;
b) Il comitato direttivo;
c) L'organo di revisione.

 

a)   L’assemblea generale 


Art. 6   -   1.   Statuto

L’assemblea generale ordinaria è l’organo supremo dell’associazione e ha luogo ogni anno nel quarto trimestre.


Art. 7   -   2.   Competenze

L’assemblea generale ordinaria ha le competenze seguenti:
a) elegge il presidente, gli altri membri del comitato direttivo e i revisori dei conti;
b) decide in merito al rendiconto di gestione e al consuntivo annuale;
c) decide in merito al rapporto d’attività dell‘ultimo Pellegrinaggio militare    internazionale;
d) approva il preventivo e stabilisce la tassa sociale;
    Quote sociali per i membri attivi (con effetto al 7 novembre 2021):
    - Membri individuali: minimo CHF 50. -;
    - coniugi/conviventi/unioni domestiche registrate: minimo CHF 80. -;
  - Persone giuridiche (Parrocchie, ecc.…); queste possono diventare membri membri passivi; per loro la quota annuale è fissata a CHF 200. -
e) decide in merito alle modifiche agli Statuti;
f) decide in merito all’ammissione di nuovi membri;
g) decide in merito all’esclusione di membri su proposta del comitato    direttivo;
h) esprime il proprio parere e decide in merito a tutti gli altri affari che il comitato direttivo sottopone all’assemblea generale ordinaria;
i) decide in merito allo scioglimento dell’associazione e all’ulteriore impiego del patrimonio dell‘associazione secondo l’articolo 25 dei presenti Statuti.

 

Art. 8   3.  -   Svolgimento

Prevede di norma i punti dell’ordine del giorno seguenti:
- appello;
- elezione degli scrutatori;
- approvazione del verbale, del rapporto annuale, del rapporto finanziario e del rapporto dei revisori;
- determinazione della tassa sociale annua;
- programma annuale;
- proposte.

 

Art. 9   4.   -   Risoluzioni sociali

1 Le risoluzioni sociali sono prese dall’assemblea generale a maggioranza semplice dei membri attivi; le astensioni non vanno computate.
2 Ogni membro presente ha un voto. È escluso il voto in rappresentanza. In  caso di parità di voti è preponderante il voto del presidente.
3 Il voto avviene a scrutinio palese, sempre che non si decida di votare a scrutinio segreto.

 

b)   Il comitato direttivo

 

Art. 10   1.   -  Composizione

1 Eccettuati il presidente e il direttore, il comitato direttivo dell’associazione si costituisce da sé.
2 Il comitato direttivo cura gli affari dell‘associazione e sbriga tutti i compiti che non sono esplicitamente riservati all’assemblea generale.
3 Il presidente presiede le riunioni e rappresenta l’associazione nei rapporti con l’esterno. La presidenza può anche essere assunta da copresidenti.
4 Il presidente o il vicepresidente e il direttore partecipano alla Conferenza internazionale preparatoria annuale (CIP).

 

Art. 11   2.   -  Membri

- presidente;
- direttore PMI-Delegazione svizzera (responsabile spirituale);
- vicepresidente;
- responsabile militare (di norma un ufficiale incorporato);
- segretario;
- cassiere;
- altri membri (2-3 persone) secondo necessità;
- i membri possono assumere più funzioni contemporaneamente.

Art. 12   3.   -   Durata del mandato

La durata della carica è di tre anni per l’intero comitato direttivo.

 

Art. 13   4.   -   Quorum deliberativo

Il comitato direttivo è in grado di deliberare se è presente almeno un terzo dei suoi membri.

 

Art. 14   5.   -   Convocazione dell'assemblea generale

Il comitato direttivo emana l‘invito per l’assemblea generale al più tardi 5 settimane prima della data prevista, allegando l’ordine del giorno.

 

Art. 15   6.   -   Proposte

1 Le proposte dei membri, in forma scritta, devono giungere al presidente al   più tardi 14 giorni prima dell’assemblea generale. L’assemblea generale non è tenuta a decidere in merito a proposte giunte dopo tale termine.
2 È convocata un’assemblea generale straordinaria se il comitato direttivo lo ritiene necessario oppure se lo richiede per scritto il 20% dei membri.

 

c) L'organo di revisione

 

Art. 16

1 L’organo di revisione si compone di due persone. Prima dell’assemblea generale, esse verificano la gestione degli affari e finanziaria e redigono al riguardo un rapporto scritto.
2 I revisori possono essere membri dell’associazione, ma devono essere eletti revisori dei conti dall’assemblea generale.
3 La durata del mandato è di tre anni.

 

Art. 17   Definizione del programma

Il comitato direttivo è competente per la definizione del programma del pellegrinaggio annuale a Lourdes. Può farsi assistere nell’esecuzione dei suoi compiti da membri dell’associazione. Questi ultimi possono essere indennizzati per le relative spese.

 

Art. 18   Risorse

1 L’anno contabile inizia il 1° settembre e finisce il 31 agosto dell’anno successivo.

 

Art. 19   1.   -   Acquisizione delle risorse finanziarie

Le entrate dell’associazione si compongono di quanto segue (elenco non esaustivo):
- tassa sociale annua
- contributi federali per il tramite della SGA (Comando Istruzione, Supporto formativo / TAFS)
- contributi dei sostenitori
- fondi e donazioni
- elargizioni e lasciti
- sponsorizzazioni
- interessi sul capitale.

 

Art. 20   2.   -   Spese

Le spese regolari comprendono (elenco non esaustivo):
- i contributi di sostegno per i giovani militari fino a 30 anni compiuti stabiliti dal comitato direttivo;
- le spese del comitato direttivo.

 

Art. 21   Responsabilità

1 Il patrimonio sociale risponde a titolo esclusivo delle obbligazioni dell'associazione.
2 È esclusa qualsiasi responsabilità personale dei membri aventi diritto di voto per le obbligazioni dell’associazione.

 

Art. 22   Assicurazione / responsabilità civile

I militari e gli ex militari fino a 65 anni d’età sono assicurati presso l’Assicurazione militare contro gli infortuni subiti in occasione di manifestazioni autorizzate dal TAFS.

 

Art. 23   Modifica degli Statuti

Le modifiche degli Statuti possono essere richieste dal comitato direttivo o dal 20% dei membri attivi.

 

Art. 24   Scioglimento dell'associazione

L’assemblea generale può decidere lo scioglimento dell‘associazione se votano a favore i due terzi dei membri attivi presenti all’assemblea generale; le astensioni non vanno computate come voti contrari.

 

Art. 25  

Le risorse rimanenti vanno devolute a un’istituzione esente dall’imposta con sede in Svizzera avente uno scopo analogo o cristiano. La distribuzione tra i membri è esclusa.

 

Art. 26   Disposizioni finali

1 L’anno sociale inizia il 1° settembre e finisce il 31 agosto dell’anno successivo.
2 I presenti Statuti sono stati redatti in lingua tedesca, francese e italiana. In  caso di divergenze fanno stato la versione tedesca e la sua interpretazione.
3 I presenti Statuti entrano in vigore immediatamente dopo l’approvazione da parte dell’assemblea generale dell‘8 settembre 2019.
Sostituiscono tutti i precedenti Statuti del PMI Svizzera.

 

 

Lucerna, 8 settembre 2019

 

Associazione PMI Lourdes Svizzera

Il presidente:                                                                 Il segretario:
Markus Schmid                                                          Angelo Scalmazzi



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© Pellegrinaggio Militare Internazionale Lourdes — Aggiornamento: 06.11.2023

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